Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 dic 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia nonché la modifica delle liste merceologiche "C" e "D" di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978.
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