Art. 4

In vigore dal 30 dic 1980
All'onere derivante dall'applicazione dell', si provvede a carico del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 novembre 1980 PERTINI FORLANI - COLOMBO - ANDREATTA - ROGNONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;841#art-4

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