Art. 3
In vigore dal 30 dic 1980
È concesso al comune di Gorizia, per tutta la durata dell'accordo di cui all', un contributo a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione.
Detto contributo è stabilito per l'anno 1977 in L. 70.682.500 e per l'anno 1978 in L. 88.858.000; per gli anni successivi è annualmente rivalutato rispetto a quello dell'anno precedente, in relazione all'aumento del prezzo dell'acqua da determinarsi ogni anno in base alle modalità previste dall' dell'accordo medesimo.
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