Art. 6

LEGGE 28 novembre 1980, n. 784

In vigore dal 29 nov 1980
A favore del comitato è versata, per le finalità di cui agli articoli precedenti, la somma di lire 269 miliardi. Con decreto di cui all', ultimo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme necessarie nel limite massimo di ulteriori lire 150 miliardi. Delle somme ad esso erogate il comitato rende conto, al termine della gestione, al Ministero del tesoro che lo approva con proprio decreto. Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato e vengono prelevate su richiesta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980, per quote non inferiori a lire 10 miliardi.
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