Art. 10

LEGGE 28 novembre 1980, n. 784

In vigore dal 29 nov 1980
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il commissario conferisce e l'ENI assume, anche al fine di salvaguardarne l'unità funzionale e la continuità della produzione, la gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica in amministrazione straordinaria, che, unitamente alle attività già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'attività dei settori chimico petrolifero. Entro tre mesi dalla data predetta gli impianti di cui al comma precedente, gli immobili ad essi pertinenti, nonchè i beni mobili di qualsiasi genere necessari all'esercizio delle singole attività produttive, ivi compresi i brevetti e le licenze, sono ceduti in blocco all'ENI a trattativa diretta. La stima del valore dei singoli complessi di beni per ciascuna società che ne sia titolare è effettuata da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dall'ENI e dai presidenti del Consiglio di Stato. Entro un mese dalla data della cessione cessa i mandato di cui al primo comma.
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