Art. 4

LEGGE 28 novembre 1980, n. 782

In vigore dal 29 nov 1980
Limitatamente ai finanziamenti deliberati entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, le funzioni già esercitate dai comitati stessi sono trasferite al comitato tecnico di cui all' della predetta legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può delegare ad un Sottosegretario di Stato la presidenza del comitato. I membri di diritto di tale comitato possono, in caso di assenza, farsi sostituire da un loro delegato.
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