Art. 3
LEGGE 28 novembre 1980, n. 782
In vigore dal 29 nov 1980
Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno provvede, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso da una delegazione speciale, all'approvazione di tutti i progetti di massima e di quelli esecutivi di importo superiore a lire 5 miliardi nonchè delle perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi.
I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonchè le perizie di variante e suppletive di importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, può essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi.
Il presente articolo sostituisce l'articolo 137 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Storico versioni
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