Art. 4
LEGGE 9 ottobre 1980, n. 659
In vigore dal 24 ott 1980
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 ottobre 1980
PERTINI
COSSIGA - ANIASI - BISAGLIA - MARCORA - REVIGLIO - COLOMBO - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
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