Art. 2

LEGGE 9 ottobre 1980, n. 659

In vigore dal 24 ott 1980
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei prodotti di cui al precedente articolo il contenuto in acido erucico, calcolato sul contenuto globale in acidi grassi nella fase grassa, non può superare il 5 per cento. Detto limite si applica ai prodotti messi in commercio per la prima volta a decorrere dalla data suddetta. Per i prodotti già in commercio il limite sopra detto si applica a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
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