Art. 20

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 12 ott 1980
Controllo delle comunicazioni La cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni,la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari,limitatamente agli ultimi dieci anni. La cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all' articolo 17 ,quinto comma,ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
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