Art. 19

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 12 ott 1980
Prescrizione dei contributi La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi,gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge,la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa,da parte dell'obbligato,della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.
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