Art. 7
LEGGE 13 agosto 1980, n. 454
In vigore dal 5 set 1980
All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro del tesoro è autorizzato, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - PANDOLFI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-08-13;454#art-7