Art. 7

LEGGE 13 agosto 1980, n. 454

In vigore dal 5 set 1980
All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980 PERTINI COSSIGA - PANDOLFI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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