Art. 4

LEGGE 13 agosto 1980, n. 454

In vigore dal 5 set 1980
Ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all' della presente legge, iscritti ai corsi ivi previsti, viene riconosciuto un assegno speciale di studio e apprendimento della seconda lingua, nelle misure corrispondenti al 70 per cento dell'indennità di seconda lingua prevista dal precedente . L'assegno di cui al comma precedente sarà decurtato in rapporto alle ore di assenza dal corso non giustificate da motivi di servizio. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso, cessa la corresponsione dell'assegno. L'assegno di cui al presente articolo verrà corrisposto per un massimo di quattro corsi, ferma restando la facoltà del dipendente di proseguire la frequenza senza godimento dell'assegno di studio.
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