Art. 3
In vigore dal 9 lug 1980
A decorrere dal 1 gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL, gestione previdenza, è soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall' della legge 31 marzo 1977, n. 91.
In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'INADEL, gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennità premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa di cui al precedente comma.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-07;299#art-3