Art. 2

In vigore dal 9 lug 1980
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del secondo comma dell' del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, e, semprechè non siano in contrasto con le norme di tale decreto, gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, nonché del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.
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