Art. 2

In vigore dal 2 ago 1980
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 1980 PERTINI COSSIGA - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA - SIGNORELLO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;334#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978. — Testo vigente | Portale Normativo