Art. 1
In vigore dal 2 ago 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-05-23;334#art-1