Art. 2

In vigore dal 2 ago 1980
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 1980 PERTINI COSSIGA - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA - SIGNORELLO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;333#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978. — Testo vigente | Portale Normativo