Art. 1
In vigore dal 2 ago 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-05-23;333#art-1