Art. 3
In vigore dal 18 lug 1980
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato complessivamente in lire 100 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 maggio 1980
PERTINI
COSSIGA - COLOMBO - PANDOLFI - MARCORA - BISAGLIA - MANCA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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