Art. 1

In vigore dal 18 lug 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978.
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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;291#art-1

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