Art. 61

LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

In vigore dal 15 mag 1980
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese, relative all'anno finanziario 1980, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dei trasporti (Appendice n. 1).
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