Art. 57
LEGGE 30 aprile 1980, n. 149
In vigore dal 15 mag 1980
Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1980 le somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1933, n. 2440, modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1980.
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