Art. 21

LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

In vigore dal 15 mag 1980
I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
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