Art. 16

LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

In vigore dal 20 ott 1980
Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1980, buoni ordinari del tesoro per un importo massimo, al netto dei buoni da rimborsare, di 30.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato. Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1980 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi. Il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del tesoro è stabilito, nell'anno finanziario 1980, nell'importo di lire 80.000 miliardi. È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro .
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