Art. 11
Elezione del rettore
In vigore dal 11 mar 1980
I rettori delle università sono eletti da un corpo elettorale composto dai professori ordinari, straordinari ed associati.
Alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento delle procedure per l'inquadramento nel ruolo degli associati, l'elettorato attivo spetta anche agli incaricati stabilizzati.
Le norme delegate determinano le modalità dell'elezione e le rappresentanze delle altre categorie docenti che concorrono, accanto a quelle precedentemente elencate, all'elezione del rettore.
Storico versioni
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