Art. 10
Sperimentazione organizzativa e didattica
In vigore dal 11 mar 1980
A partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è consentito alle università di organizzare, in via sperimentale, settori di ricerca omogenei ed insegnamenti affini, anche afferenti a più facoltà o corsi di laurea, in dipartimenti, secondo i criteri orientativi ed entro i limiti dimensionali indicati dal Consiglio universitario nazionale, esclusa ogni restrizione delle libertà di ricerca e di insegnamento attualmente garantite e dell'eguale diritto per i docenti di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche.
Il dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore; concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; può altresì concorrere, in collaborazione con i consigli di facoltà e di corso di laurea e con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attività didattica. Le università che intendono avvalersi di tale possibilità istituiscono una commissione di ateneo, per il coordinamento e la verifica della sperimentazione organizzativa e didattica, eletta dai consigli di facoltà, composta da un egual numero di professori ordinari o straordinari e di professori associati per ogni facoltà, nonché da un ricercatore della facoltà stessa.
Il suddetto numero è fissato con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, tenendo conto della varietà dei settori disciplinari e del numero dei docenti delle singole facoltà. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione può deliberare anche l'istituzione di dipartimenti atipici rispetto ai criteri orientativi fissati dal Consiglio universitario nazionale.
Il dipartimento, ove costituito, ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale non docente per il suo funzionamento. Le norme delegate stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'autonomia finanziaria e amministrativa, e i criteri per l'utilizzazione del personale non docente.
Il direttore del dipartimento è eletto dai docenti del dipartimento stesso.
Nel periodo previsto per la sperimentazione dipartimentale le chiamate dei professori e il conferimento delle supplenze restano di competenza dei consigli di facoltà nella composizione rinnovata in seguito all'applicazione delle norme delegate, sentiti i consigli di corso di laurea e i dipartimenti interessati eventualmente costituiti. Tutti i provvedimenti relativi alla destinazione dei posti di professore ordinario e straordinario o comunque relativi alle loro persone restano in ogni caso riservati ai professori ordinari e straordinari; quelli relativi ai professori associati restano analogamente riservati ai professori ordinari, straordinari e associati.
La commissione di ateneo può proporre al consiglio di amministrazione la creazione di centri per la gestione e l'utilizzazione di servizi o di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento e per la ricerca interdipartimentale e interuniversitaria.
Le norme delegate provvedono a regolamentare la costituzione dei consigli di corso di laurea e di indirizzo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione alle esigenze delle varie facoltà. Ai consigli di corso di laurea o di indirizzo sono attribuite le attuali competenze dei consigli di facoltà in materia di didattica e di gestione del personale docente.
Le norme delegate dettano criteri e modalità per la direzione degli istituti e la costituzione di comitati o di consigli di istituto, ferma restando la salvaguardia dell'autonomia e dell'iniziativa delle università.
Le norme delegate consentono alle università la sperimentazione di nuove modalità didattiche, tenute presenti le esigenze di forme diversificate di studio e di frequenza, eventualmente anche attraverso la istituzione di strutture didattiche ausiliarie decentrate.
Dopo tre anni dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Le commissioni di ateneo presentano al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.
Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia delle università.
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