Art. 4
LEGGE 11 febbraio 1980, n. 18
In vigore dal 29 feb 1980
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - ROGNONI - ALTISSIMO - SCOTTI - PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-02-11;18#art-4