Art. 2

LEGGE 11 febbraio 1980, n. 18

In vigore dal 29 feb 1980
Il Ministro della sanità, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
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