Art. 19

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9

In vigore dal 15 feb 1980
Destinatari della legge Le norme della presente legge si applicano alle pensioni privilegiate ordinarie liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonchè dagli altri fondi e casse richiamati nell' della legge 29 aprile 1976, n. 177.
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