Art. 18
LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9
In vigore dal 15 feb 1980
Assegni soppressi dal 1 gennaio 1979
A decorrere dal 1 gennaio 1979, l'assegno speciale annuo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 361, è soppresso ai titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari, militari e civili, in quanto conglobato nell'assegno di superinvalidità di cui all' della presente legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari sono soppressi i seguenti assegni:
assegno complementare di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni;
assegno di incollocamento di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
assegno di previdenza di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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