Art. 6
LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16
In vigore dal 12 feb 1980
Per coloro che ottengano ai sensi della presente legge l'indennizzo integrale delle perdite subite, la liquidazione definitiva dell'indennizzo e subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione notarile che autorizzi il Ministero del tesoro a surrogarsi, qualora non l'avesse gia fatto, al richiedente in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi perduti dal momento in cui lo stesso avrà conseguito dallo Stato italiano la liquidazione definitiva dell'indennizzo medesimo.
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