Art. 10

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16

In vigore dal 25 feb 1994
Le commissioni interministeriali amministrative competenti, in relazione agli Stati nei quali si sono prodotti i danni lamentati, a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi in questione al fine della concessione degli indennizzi sono: a) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050: beni, diritti ed interessi perduti nei territori gia soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (ad esclusione della Libia, della Tunisia, dei territori ceduti alla Jugoslavia); b) commissione interministeriale amministrativa, unificata alla precedente nella formazione prevista dall' della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e dall' della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Libia; c) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall' della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall' della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia; d) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall' della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, e dall' della legge 31 luglio 1952, n. 1131: beni, diritti ed interessi perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia; e) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 961, e dall' della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia. I componenti delle predette commissioni, nominati in rappresentanza delle associazioni di categoria, devono essere espressamente designati dalle rispettive categorie ai fini dell'applicazione della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. Essi devono essere esperti in materia di estimo.
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