Art. 2

LEGGE 22 dicembre 1979, n. 682

In vigore dal 23 gen 1980
Al maggior onere conseguente all'applicazione della presente legge, valutato in lire 29 miliardi nell'anno finanziario 1979 e in lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1980, si fa fronte, quanto al 1979, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento destinato a: interessi sulle obbligazioni da emettere per il consolidamento delle passività a breve delle aziende del gruppo IRI, e quanto al 1980, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento destinato a: precariato universitario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1979 PERTINI COSSIGA - ROGNONI - PANDOLFI - ANDREATTA - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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