Art. 1

LEGGE 22 dicembre 1979, n. 682

In vigore dal 24 mag 1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'indennità di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, a partire dal 1 gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'indennità attualmente goduta dai ciechi assoluti civili viene rispettivamente elevata a lire 120 mila, a lire 180 mila ed a lire 232 mila mensili.
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