Art. 3
In vigore dal 8 gen 1980
All'onere di lire 3.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 dicembre 1979
PERTINI
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Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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