Art. 2

In vigore dal 8 gen 1980
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1979-12-19;634#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, firmato a Roma il 7 dicembre 1978. — Testo vigente | Portale Normativo