Art. 2
LEGGE 4 novembre 1979, n. 563
In vigore dal 3 gen 1991
L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui allo articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1 gennaio 1979, è elevato da L. 60.000 a lire 120.000 e a decorrere dal 1 gennaio 1980 a L. 150.000.
L'assegno di cui al precedente comma è corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate è anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
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