Art. 1

LEGGE 4 novembre 1979, n. 563

In vigore dal 9 nov 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Con effetto dal 1 gennaio 1979, nel primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, sono soppresse le parole: "che alla data del 1 gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare".
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