Art. 5

LEGGE 13 agosto 1979, n. 424

In vigore dal 5 set 1979
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 agosto 1979 PERTINI COSSIGA - MARCORA - MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - REVIGLIO - BISAGLIA Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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