Art. 4

LEGGE 13 agosto 1979, n. 424

In vigore dal 28 dic 1986
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1986, N. 898 In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000. All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo. Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresì, per le ditte confezionatrici, il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento n. 3089 del Consiglio della Comunità europea del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro è disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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