Art. 4
LEGGE 13 agosto 1979, n. 409
In vigore dal 8 dic 1979
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto fino al 30 novembre 1979.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 agosto 1979
PERTINI
COSSIGA - RUFFINI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
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