Art. 3
LEGGE 13 agosto 1979, n. 409
In vigore dal 28 ago 1979
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 558 milioni, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno finanziario 1979 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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