Art. 19

LEGGE 2 aprile 1979, n. 97

In vigore dal 21 apr 1979
Onere finanziario All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 42.417.821.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1979 PERTINI ANDREOTTI - MORLINO - RUFFINI - VISANTINI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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