Art. 18

LEGGE 2 aprile 1979, n. 97

In vigore dal 21 apr 1979
Abrogazione delle norme incompatibili Sono abrogati gli articoli 137, 138 e 139 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, la legge 25 maggio 1970, n. 357, e l'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
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