Art. 2

In vigore dal 1 apr 1979
Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, modificate con la presente legge di conversione e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1979-03-23;89#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, concernente modificazioni di aliquote in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina. — Testo vigente | Portale Normativo