Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 apr 1979
Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, modificate con la presente legge di conversione e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.
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