Art. 1

In vigore dal 1 mar 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, concernente istituzione dei comitati regionali dei prezzi con le seguenti modificazioni: L' è soppresso. L'articolo 2 è soppresso. All'articolo 3, primo comma, le parole: "per un ulteriore anno", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - ROGNONI - PANDOLFI - PRODI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1979-02-24;60#art-1

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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, concernente l'istituzione dei comitati regionali dei prezzi. — Testo vigente | Portale Normativo