Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 mar 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, concernente istituzione dei comitati regionali dei prezzi con le seguenti modificazioni:
L' è soppresso.
L'articolo 2 è soppresso.
All'articolo 3, primo comma, le parole: "per un ulteriore anno", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - ROGNONI - PANDOLFI - PRODI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-02-24;60#art-1