Art. 3

In vigore dal 22 feb 1979
I contribuenti che per gli anni 1975, 1976 e 1977 hanno applicato l'imposta nei modi normali senza presentare, nel termine prescritto, la dichiarazione di cui all'articolo 31, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarla entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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